Da Idealista News del 23 Agosto 2017:
Chi acquista una casa è tenuto a versare determinate imposte. Di norma, è necessario pagare l’Iva e/o (a seconda dei casi) l’imposta di registro oltre all’imposta ipotecaria e catastale. Vediamo cosa accade nel caso di acquisto della prima e della seconda abitazione.
Sull’acquisto della prima abitazione spetta il “bonus prima casa”. Sono esclusi dall’agevolazione gli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Usufruendo di tale agevolazione, in caso di acquisto della prima casa:
- se il venditore è un privato, oppure un’impresa di costruzione o ristrutturazione che vende oltre cinque anni dal termine dei lavori e che non opta per l’applicazione dell’Iva nell’atto di vendita, è dovuta l’imposta di registro al 2% (non si applica l’Iva), l’imposta ipotecaria nella misura fissa di 50,00 euro e l’imposta catastale nella misura fissa di 50,00 euro;
- se invece l’atto di vendita rientra nel campo Iva (perché si acquista da un’impresa di costruzione o ristrutturazione entro cinque anni dal termine dei lavori o perché, anche se la vendita avviene oltre i cinque anni dal termine dei lavori, l’impresa opta, dichiarandolo nell’atto di vendita, per assoggettare l’atto ad Iva), l’acquirente dovrà versare l’Iva con aliquota al 4% oltre alle imposte di registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fisa di euro 200,00 ciascuna. La tassazione dell’acquisto della prima casa è agevolata.
Quando, invece, si tratta dell’acquisto di una casa diversa dalla prima:
- se il venditore è un privato, oppure un’impresa di costruzione o ristrutturazione che vende oltre il termine di cinque anni dal termine dei lavori e non opta per l’applicazione dell’Iva nell’atto di vendita o un’impresa “non costruttrice” che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione, è dovuta l’imposta di registro al 9% (non si applica l’Iva), l’imposta ipotecaria nella misura fissa di 50,00 euro e l’imposta catastale nella misura fissa di 50,00 euro;
- se invece il venditore è un’impresa di costruzione o di ristrutturazione che vende entro i cinque anni dal termine dei lavori oppure un’impresa di costruzione o ristrutturazione che vende oltre i cinque anni dalla fine dei lavori ma non opta, nell’atto di vendita, per l’applicazione dell’Iva, l’acquirente sarà tenuto a versare l’Iva con aliquota al 10% (al 22% nel caso in cui oggetto di compravendita siano immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9) oltre all’imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna.